IMU - Imposta comunale sugli immobili

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Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societ\u00e0 agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attivit\u00e0 dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.\n", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [], "entityRanges": [], "data": {} }, { "key": "dfqc4", "text": "Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. 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Il versamento dell\u2019imposta con il modello F24 non prevede l\u2019applicazione di commissioni.\nNon \u00e8 pi\u00f9 prevista, quindi, la possibilit\u00e0 di utilizzare il bollettino postale. 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Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo \u00e8 il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo \u00e8 il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.\nIn presenza di pi\u00f9 soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno \u00e8 titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.\n", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [], "entityRanges": [], "data": {} }, { "key": "15juo", "text": "Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta \u00e8 effettuato da chi amministra il bene.\n", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [], "entityRanges": [], "data": {} }, { "key": "305aq", "text": "Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.\n", "type": "unstyled", "depth": 0, "inlineStyleRanges": [], "entityRanges": [], "data": {} }, { "key": "flaqf", "text": "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 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La prima rata va versata entro il\u00a016 giugno, la seconda rata va versata entro il\u00a016 dicembre.\nResta in ogni caso nelle facolt\u00e0 del contribuente provvedere al versamento dell\u2019imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.\nChi non ha provveduto a versare l\u2019imposta entro le scadenze previste, pu\u00f2 regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto \u201cravvedimento operoso. 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