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Informazioni generali

Scopo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è regolarizzare opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Per ottenere l'accertamento di conformità, occorre presentare al competente ufficio comunale un'apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio e scaricabile da questa pagina, completa della documentazione richiesta in base alla tipologia delle opere da sanare.

Modulistica

A chi si rivolge

Gli accertamenti di conformità e di compatibilità paesaggistica possono essere richiesti dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile/area da sanare.

Accedere al servizio

Come si fa

Avvalersi di un Tecnico professionista.

Cosa si ottiene

L' Accertamento di compatibilità paesaggistica è rilasciato dal Responsabile del Servizio Gestione e governo del Territorio a seguito del procedimento descritto all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, che prevede le seguenti fasi principali:

  • esame del progetto da parte della Commissione comunale per il Paesaggio;
  • invio alla Soprintendenza della documentazione;
  • parere della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti;
  • rilascio entro 180 giorni dalla presentazione della domanda iniziale.

Tempi e scadenze

Compatibilità paesaggistica (art. 167 Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni): l'autorità competente si pronuncia entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Ulteriori informazioni

L'accertamento di conformità è lo strumento attraverso il quale l'ordinamento consente la sanatoria di opere eseguite in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali, nonché nei casi di parziale difformità dallo stesso. Si evidenzia che la condizione necessaria e indispensabile per ottenere l'accertamento di conformità è che: “l'intervento realizzato risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché ai regolamenti edilizi vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, che al momento della presentazione dell'istanza” (cosiddetta "doppia conformità")". La verifica della suddetta “doppia conformità” deve risultare dalla relazione di accompagnamento alla richiesta di accertamento di conformità, nella quale dovranno essere riportati i riferimenti normativi in base ai quali le opere risultino conformi agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché ai regolamenti edilizi vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione dell'istanza.

Si invitano i Tecnici a verificare con attenzione lo stato legittimato dell'immobile oggetto della richiesta, che dovrà corrispondere ai progetti assentiti dall'Amministrazione comunale.

Il rilascio dell'accertamento di conformità è altresì subordinato:

  • al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa e dei contributi di cui al titolo VII - Capo I della Legge Regione Toscana 65/2014, se dovuti;
  • per opere eseguite su immobili o aree soggette a tutela ai sensi della parte II del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, all'ottenimento del relativo nulla osta a sanatoria direttamente dalla Soprintendenza;
  • per opere eseguite su immobili o aree soggette a tutela ai sensi della parte III del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, all'ottenimento della compatibilità paesaggistica, da richiedere unitamente all'attestazione di conformità e alla corresponsione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 167 del Codice medesimo.

A tale proposito si evidenzia che, ai sensi degli artt. 167 comma 4 e 181 comma 1 ter del Decreto Legislativo n. 42/2004, l'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammissibile esclusivamente per le seguenti categorie di opere:

  • lavori realizzati in assenza e/o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che NON hanno determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati;
  • impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  • interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380.
Normativa di riferimento:
  • Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio;
  • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ultimo aggiornamento

24-10-2022 17:10

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