Presupposto per il pagamento
La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa, indipendentemente dal fatto che sia o meno proprietario degli immobili.
La tassa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta sulla base di criteri determinati con D.P.R. 158/1999.
Ai fini dell’applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
Per le utenze domestiche ( abitazioni, box, cantine) e non domestiche (attività commerciali, industriali, artigianali, uffici e ogni altro immobile diverso dalle abitazioni), il cittadino può scaricare dal sito ufficiale del Comune di Cantagallo l’apposita dichiarazione di inizio occupazione, variazione, cessazione o c/o l’ufficio tributi al quale dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell’anno di inizio occupazione.
Termini e scadenze anno 2021
Per l'anno 2021 il Comune di Cantagallo con delibera di Consiglio Comunale n. 25 ha stabilito le Tariffe per il pagamento delle bollette TARI, che potranno essere versate con mod. F24, recapitate alle utenze da ALIA spa, in 4 rate scadenti il:
· 15 settembre 2021 – prima rata;
· 15 ottobre 2021 – seconda rata;
· 15 novembre 2021– terza rata;
· 15 dicembre 2021 – quarta rata.
E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2021.
-> Si ricorda che la rata con scadenza il 15 dicembre 2021 può contenere conguagli e/o variazioni rispetto all'anno precedente
Apertura sportello ALIA presso il Comune di Cantagallo nei giorni:
- Martedì 07/09/21 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- Martedì 14/09/21 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- Mercoledì 15/9/21 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Normativa vigente
L’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di Imu e Tasi.
Più precisamente, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.
In sostanza, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l’Imu viene ridisciplinata.
Si ricorda che l’imposta unica comunale era stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, L. 147/2013) ed era composta, appunto, dall’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) e da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.